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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.02. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
15.02.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «aree naturali protette regionali» sono inserite le seguenti: «e la sorveglianza»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le regioni garantiscono la vigilanza e la sorveglianza delle aree naturali protette regionali in modo costante e continuativo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono affinché sia garantita la presenza costante e continuativa di personale di sorveglianza nei parchi e nelle aree naturali protette regionali.
  1-ter. Qualora le aree naturali protette regionali ricadano nelle aree di cui all'articolo 1 comma 5-ter, 5-quater e 5-quinquies la regione trasmette annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto sull'attività di vigilanza e sorveglianza operata nell'area naturale protetta.»
   c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. L'Arma dei carabinieri ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della difesa.
  2-bis. Ai fini del comma 1-bis del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
  2-ter. I guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC) qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori».