Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).
1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».