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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.207. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
14.207.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 3, della legge n. 394 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'inclusione di aree private all'interno dei confini dei parchi e delle riserve regionali è consentita eccezionalmente se indispensabile ai fini istitutivi dell'area protetta. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a rideterminare i confini dei parchi e delle riserve naturali, conformemente a quanto previsto dal presente comma. Le aree escluse a seguito della rideterminazione dei confini sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. In ogni caso, salva espressa volontà di chi ne ha diritto, la superficie dei terreni di proprietà privata interna alle aree protette non può superare il 10 per cento della superficie totale».