Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».