Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».