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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.3. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
13.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale deve essere garantita in modo costante e continuativo ed è esercitata, ai fini della presente legge, dall'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato all'Arma medesima dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della difesa, sono individuate le strutture ed il personale dell'Arma dei carabinieri da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.
  2-bis. Ai fini del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio e ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. I guardaparco assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC), qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta.
  2-quater. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 10, della presente legge.»