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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.1. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
13.1.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 21 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 21 – (Funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette). – 1. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata in ogni area protetta, ai fini della presente legge, da agenti guardaparco, alle dipendenze del soggetto gestore.
  2. Le funzioni di agenti guardaparco possono essere attribuite agli agenti del disciolto Corpo forestale dello Stato in servizio al 31 dicembre 2016, in esecuzione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 177, agli agenti di polizia locale appartenenti agli enti di area vasta, ai militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri e a funzionari qualificati degli enti parco medesimi ovvero di comunità montane o enti regionali aventi le medesime funzioni. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo i soggetti di cui al periodo precedente possono optare per la mobilità presso l'ente parco, mediante apposita istanza, secondo le modalità stabilite dal rispettivo ordinamento organizzativo. Le dotazioni organiche degli enti parco sono rideterminate in misura corrispondente al relativo contingente di personale trasferito, che, in ogni caso, non può essere superiore alla dotazione dei centri territoriali ambientali vigenti al 31 dicembre 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è individuato il contingente di personale da attribuire alla dotazione organica degli enti parco per i fini di cui al presente comma. Il decreto determina, altresì, i criteri dei trasferimenti, i tempi, le modalità attuative della mobilità di cui al presente comma, nel rispetto dell'autonomia organizzativa riconosciuta per legge ad ogni ente di provenienza del personale di vigilanza. Relativamente agli appartenenti dal corpo di polizia locale degli enti di area vasta il decreto è assunto previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1997.
  3. Gli agenti guardaparco così costituiti dipendono funzionalmente dal direttore dell'ente parco.
  4. Lo Stato trasferisce agli enti parco le risorse finanziarie corrispondenti al trattamento economico complessivo degli agenti che optano ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  5. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 delle presente legge.»