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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.3. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
11.3.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

ident. 11.2.11.200.