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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.200. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
10.200.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i comuni territorialmente interessati fino alla fine del capoverso con le seguenti: e i comuni territorialmente interessati, istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della »rete Natura 2000«, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.».

ident. 10.1.10.13.