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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/05/2017  [ apri ]
1.23.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:
  5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.   5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.   5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.

ident. 1.20.1.202.