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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-bis.201. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/05/2017  [ apri ]
1-bis.201.

  Al comma 2, capoverso articolo 4, sostituire i commi da 2 a 5, con i seguenti:
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina ogni tre anni un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, anche in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma stabilisce i criteri e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa altresì i criteri per la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.
  3. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  4. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire con il programma stesso. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
  5. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro sessanta giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5-ter. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.
  5-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.
  5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
  5-sexies. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.
  5-septies. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.
  5-octies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.
  5-novies. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  5-decies. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  5-undecies. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.
  5-duodecies. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.