Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi).
1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: «professionisti» aggiungere le seguenti: «, anche non organizzati in ordini o collegi.».