Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Delega al Governo in materia di revisione e semplificazione dei codici Ateco).
1. Il Governo è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di rivedere e di semplificare il sistema di classificazione del codice Ateco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coinvolgendo nell'attività di revisione l'ISTAT e le organizzazioni di rappresentanza del lavoratori;
b) riferendo la classificazione delle attività economiche fino al carattere numerico che identifica il gruppo professionale. La classificazione maggiormente specifica per classe categoria e sottocategoria resta esclusivamente per fini statistici o di indagine;
c) definendo le modalità di informazione dei soggetti pubblici e privati interessati da tale innovazione, in particolare l'ufficio delle entrate e le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione, invitandoli ad uniformarsi alle nuove disposizioni.
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.