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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
9.02.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più provvedimenti al fine costituire il tavolo permanente delle professioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definizione dei requisiti per la partecipazione al tavolo dei soggetti rappresentativi, valorizzando il ruolo e il contributo dei consigli nazionali degli ordini professionali, delle forme aggregative ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2013 e delle associazioni di professionisti rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali;
   b) identificazione degli obiettivi del tavolo permanente delle professioni;
   c) definizione delle modalità di partecipazione e di organizzazione degli incontri;
   d) eventuale assegnazione di risorse economiche finalizzate all'implementazione delle attività promosse dal tavolo.