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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.9. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
7.9.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9. All'articolo 164, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «è ammessa nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ammessa nella misura del 40 per cento»;
   b) dopo le parole: «Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato» sono inserite le seguenti: «e sono incrementati nelle seguenti misure: euro 25.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.500 per i motocicli, euro 1.200 per i ciclomotori, euro 4.000 per le autovetture e gli autocaravan detenuti in noleggio, euro 800 per i motocicli detenuti in noleggio e euro 550 per i ciclomotori detenuti in noleggio».