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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.18. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
7.18.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In questi casi, l'indennità di malattia riconosciuta è corrisposta a tutti i lavoratori ad esclusiva condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite almeno quattro mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, o che i lavoratori interessati abbiano almeno cinque anni di contribuzione alla gestione separata.