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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Delega al Governo in materia di ridefinizione del presupposto di imposta dell'IRAP e semplificazione degli adempimenti fiscali dei redditi di lavoro autonomo).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, entro il 31 dicembre 2017, con i decreti legislativi e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, le norme per la ridefinizione del presupposto di imposta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei lavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendo conto del principio di certezza del diritto e di semplificazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri oggettivi basati sulla preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo;
   b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando gli adempimenti formali e dimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.