Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il Ministero della salute, sentiti l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;
b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla precedente lettera;
c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;
d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.