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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.50. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/02/2017  [ apri ]
6.50.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti al altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
   b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

Il Relatore
6.50.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti al altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
   b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

Il Relatore
6.50.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti al altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
   b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

Il Relatore