Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti agli ordini e ai collegi che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
b) definizione di prestazioni sociali finalizzate a sostenere il reddito degli aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti alla gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in ragione di cause non dipendenti dalla propria volontà o a seguito di gravi patologie, finanziate da apposita contribuzione.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: ordinistiche.