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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.050. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/02/2017  [ apri ]
6.050.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
  «15-bis. A decorrere dal 1o luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2, lettera c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1o luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Il Relatore
6.050.
approvato

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: ART. 6-bis. – (Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL). – 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: «15-bis. A decorrere dal 1o luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2, lettera c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1o luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il Relatore
6.050.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: «15-bis. A decorrere dal 1o luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2, lettera c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1o luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il Relatore