Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:
a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;
b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione.