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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.07. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
3.07.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione dell'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS).

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione presso la apposita gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.