Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sistema previdenziale agevolato per le nuove partite IVA).
1. Il lavoratore autonomo ha facoltà di scegliere l'opzione del pagamento dell'aliquota contributiva previdenziale nella misura del 50 per cento per i primi tre o cinque anni di attività, in alternativa al regime ordinario.
2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.