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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso INPS).

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione presso la apposita gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.
  2. Dagli adempimenti di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INPS provvede ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.