Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Istituzione Osservatorio sul lavoro agile).
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sul lavoro agile di cui all'articolo 15 della presente legge. Le finalità dell'osservatorio di cui al comma precedente sono:
a) monitorare la diffusione e l'evoluzione del fenomeno;
b) valutare gli impatti sul mercato del lavoro;
c) valutare gli effetti che determinano le nuove disposizioni, al fine di proporre opportuni correttivi.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale degli osservatori già esistenti sullo smart working, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».