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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
17.02.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, è sostituito dai seguente:
  «Art. 1 – (Titolo ed esercizio della professione di attuario). – 1. Per esercitare la professione di Attuario è necessaria la iscrizione nell'albo. Il titolo professionale di “Attuario” spetta a coloro che abbiano superato l'Esame di Stato per l'esercizio della professione. Per l'accesso all'Esame di Stato è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012.
  2. L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con quella in altri albi professionali».