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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.14. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
16.14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'accordo individua le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione del lavoratore inteso come il diritto di non utilizzare le apparecchiature che servono allo svolgimento agile della prestazione lavorativa senza che da ciò possano derivare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi spettanti.
  1-ter. L'assenza o la mancanza di un accordo sui tempi di riposo del lavoratore, sulle misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e le conseguenze che ne derivano sul corretto adempimento della prestazione lavorativa svolta dal dipendente non possono giustificare l'adozione di una sanzione né costituiscono giustificato motivo di licenziamento del lavoratore.
  1-quater. Il datore di lavoro adotta adeguate misure di sicurezza per evitare perdita, violazione e manomissione dei dati personali, per la tutela della riservatezza del dipendente e per separare il traffico e i flussi telematici e digitali di tipo lavorativo da quello personale del dipendente e per garantire al lavoratore un effettivo godimento del periodo di riposo e del diritto alla disconnessione.
  1-quinquies. Le conseguenze che derivano dall'inesatto adempimento della prestazione lavorativa del lavoratore non possono costituire motivo per l'adozione di una sanzione o giusto motivo di licenziamento per il datore di lavoro che non ha rispettato l'accordo sulle modalità di esercizio del diritto alla disconnessione del lavoratore.