Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Individuazione di fasce di disponibilità)
1. La contrattazione collettiva, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individua fasce di disponibilità massima, ovvero dei periodi durante i quali il lavoratore agile s'impegna ad essere reperibile, tenuto conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'impresa.