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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.4. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
12.4.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in caso di astensione dall'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, godono di una contribuzione figurativa posta a carico dell'Inps per la durata del periodo di godimento della astensione dall'attività lavorativa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.