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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.5. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
11.5.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire l'accesso dei liberi professionisti ai contratti di rete, in tutti i casi in cui è previsto per le imprese, all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonoma ed i soggetti esercenti attività libero-professionali.
  4-septies. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.
  4-octies. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.
  4-novies. L'attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».