Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modalità di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi).
1. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.