Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi).
1. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunta la seguente lettera:
«d-bis) In fine, per il versamento dell'acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno, previsto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, i contribuenti possono compensare gli importi a debito con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati.».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal comma 1.
3. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.