Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Il Ministero dello sviluppo economico è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più provvedimenti al fine costituire il tavolo permanente delle professioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei requisiti per la partecipazione al tavolo dei soggetti rappresentativi, valorizzando il ruolo e il contributo dei consigli nazionali degli ordini professionali, delle forme aggregative ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2013 e delle associazioni di professionisti rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali;
b) identificazione degli obiettivi del tavolo permanente delle professioni;
c) definizione delle modalità di partecipazione e di organizzazione degli incontri;
d) eventuale assegnazione di risorse economiche finalizzate all'implementazione delle attività promosse dal tavolo.