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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.2. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
8.2.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto-legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.