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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Raccordo con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).

  1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.