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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.28. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
7.28.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla medesima gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi per genitore. Tali congedi parentali non possono superare il limite complessivo di undici mesi.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.