Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In questi casi, l'indennità di malattia riconosciuta è corrisposta a tutti i lavoratori ad esclusiva condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite almeno quattro mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, o che i lavoratori interessati abbiano almeno cinque anni di contribuzione alla gestione separata.