Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;
b) introduzione, per le casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS.
Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: delle professioni ordinistiche con le seguenti: di tutti i lavoratori autonomi.