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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.7. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
6.7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedano ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti. All'attuazione del presente comma si provvede con quota parte delle risorse del bilancio autonomo di ciascun ente, e comunque entro il limite massimo dello 0,25 per cento.

ident. 6.3.