stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.08. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
6.08.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 7 dell'11 gennaio 2017).

  1. Gli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata attraverso le modalità di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, destinano un massimo del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio della linea professione ed al reddito. Tali somme vengono detratte dall'ammontare del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.