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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Applicazione del criterio di proporzionalità agli adempimenti degli ordini e dei collegi professionali)

  1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Con riferimento agli ordini e dei collegi professionali che in ragione delle ridotte dimensioni non dispongano di dirigenti o personale proprio, il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al comma 7 è esercitato, a rotazione, dai membri del collegio dei revisori o, in assenza di questo da soggetto terzo individuato dall'organo di amministrazione.»
  2. Al fine di non generare un aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali o a carico degli utenti dei servizi professionali, nonché eventuali maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sentiti i Consigli nazionali degli Ordini professionali, emana specifiche disposizioni volte ad introdurre l'applicazione proporzionale degli adempimenti delle articolazioni territoriali degli Ordini, in funzione delle dimensioni degli stessi e delle effettive realtà rappresentate, anche individuando modalità alternative di esecuzione degli obblighi.