Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Gli ordini e i collegi professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, con entrate derivanti esclusivamente dai contributi degli iscritti, e non rientrano nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.