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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale).

  1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di standard prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli ordini e collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:
   a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;
   b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);
   c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;
   d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.