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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.2. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
3.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:
   a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;
   b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione.