Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Si considerano altresì abusive e prive di effetto le clausole mediante le quali le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati all'opera prestata, tenuto conto della difficoltà e del pregio della stessa, del costo sostenuto dal lavoratore autonomo e della manodopera eventualmente impiegata, nonché le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione. Nelle ipotesi di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.