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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.04. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
3.04.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice civile e di procedura civile).

  1 L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2094 – (Contratto di lavoro). – Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni previste dalla legge, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.
  Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.
  L'eventuale esclusione, per accordo espresso tra le parti o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articoli 2103, primo e secondo periodo, 2104 secondo comma, 2106, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione della disciplina generale di tutela del lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.
  L'accordo di cui al terzo comma, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo.».