Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al codice civile e di procedura civile).
1 L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2094 – (Contratto di lavoro). – Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni previste dalla legge, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.
Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.
L'eventuale esclusione, per accordo espresso tra le parti o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articoli 2103, primo e secondo periodo, 2104 secondo comma, 2106, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione della disciplina generale di tutela del lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.
L'accordo di cui al terzo comma, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo.».