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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile).

  All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
  4. È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo e al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo.