Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Clausola di salvaguardia).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.