Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modalità per la flessibilità dell'orario).
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 marzo 2003, n. 66 e successive modificazioni, i datori di lavoro possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:
a) il lavoratore può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
b) per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma, il datore di lavoro istituisce la banca delle ore;
c) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita.
2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
3. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.